PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per gli interventi in favore dell'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438, e successive modificazioni, e per la realizzazione di progetti per l'integrazione dei soggetti disabili è autorizzata la spesa rispettivamente di euro 10.000.000, di euro 5.000.000 e di euro 5.000.000 per l'anno 2006.

Art. 2.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.